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Gruppo Micologico Naturalistico Colli Euganei di Teolo

 

 

Statuto Sociale

 

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

  • È costituita l’Associazione denominata Gruppo Micologico Naturalistico Colli Euganei di Teolo
  • (d’ora in avanti denominata Gruppo); l’Associazione è libera, apolitica, democratica non avente
  • scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo.
  • La sede del Gruppo e’ sita in Vicolo Benedetto Marcello, 7 a Montegrotto Terme (PD). La modifica
  • della sede non comporta modifica statutaria ed è demandata al Consiglio Direttivo.
  • l’attività è svolta prevalentemente nel comprensorio dei Comuni costituenti il Parco Regionale dei
  • Colli Euganei.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO

Il Gruppo riunisce i cultori della micologia e della botanica e chiunque abbia interesse alla conservazione e divulgazione del patrimonio botanico ed ambientale.

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della micologia e della botanica;
  • raccogliere materiale bibliografico, scientifico e didattico inerente alla materia da porre a
  • disposizione degli associati;
  • promuovere l’educazione sanitaria relativa al campo micologico e ambientale;
  • promuovere la conoscenza ecologica e micologica ai giovani presso le scuole;
  • collaborare con Enti, Istituzioni ed altre Associazioni che perseguono finalità analoghe;
  • censimento delle specie fungine e botaniche dei Colli Euganei ed aree limitrofe.

Il Gruppo non svolge attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di altre attività strettamente connesse ed accessorie alle sopraelencate.

ART. 3 PATRIMONIO

Costituisce patrimonio del Gruppo l’insieme dei beni in suo possesso come da inventario ed eventuali avanzidel bilancio formato da quote associative, contributi da Enti privati e/o pubblici, donazioni o lasciti, introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e accessorie. È obbligo utilizzare tutti gli utili raccolti per la realizzazione delle finalità preposte.

TITOLO II - SOCI

ART. 4 QUALIFICA E ISCRIZIONE

Sono soci, oltre i soci costituenti, chiunque (persone fisiche e giuridiche) aderisca agli scopi del Gruppo e avanzi domanda di ammissione a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo. I Soci si distinguono in ordinari, familiari e onorari. Sono soci ordinari coloro che aderiscono alla Associazione tramite iscrizione. Sono soci familiari i familiari del socio ordinario, conviventi, iscritti all’Associazione che godono di una riduzione della quota associativa. Sono soci onorari coloro che vengono nominati tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. La qualifica di socio è a tempo indeterminato; relativamente a ordinario e familiare si ottiene con il versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio. La qualifica di socio viene meno per: recesso del socio medesimo, mancato pagamento della quota, radiazione deliberata dall’Assemblea per grave comportamento in disaccordo con le finalità dell’Associazione.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI

I Soci ordinari, familiari e onorari godono dei medesimi diritti e doveri.

Diritti:

  • partecipazione alle assemblee e alle attività del Gruppo;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione
  • essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;
  • utilizzo del materiale didattico;
  • diritto di voto se maggiorenne, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi;
  • accedere alle cariche sociali del Gruppo.

Doveri:

  • versamento della quota associativa (ad eccezione dell’onorario);
  • osservare lo Statuto del Gruppo.

Gli aderenti svolgono la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I contributi e le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non rivalutabili.

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali del Gruppo:

  • l’Assemblea dei Soci: Essa è Organo sovrano del Gruppo ed è composta da tutti i Soci. Essa si distingue in ordinaria e straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento del Gruppo; ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, in prima convocazione con la metà più uno dei soci o a distanza di un’ora con qualsiasi numero di soci presenti, per l’approvazione dei bilanci economico-finanziari e la relazione sull'attività svolta. Oltre a ciò elegge i componenti del Consiglio Direttivo; fissa l’importo della quota sociale; discute sugli indirizzi ed altri argomenti ordinari inerenti l’attività del Gruppo.
  • il Consiglio Direttivo: è costituito da 9 membri e rimane in carica per 4 anni. E’ preposto alla gestione del Gruppo in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e all'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione. Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Tesoriere; individua i Soci Onorari, predispone il rendiconto economico finanziario. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. E’ convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in assenza del Presidente presiede il Vicepresidente o in mancanza il Consigliere con maggior anzianità di socio; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  • il Presidente: al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi; compie atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, ai quali riferisce. Convoca e presiede le assemblee, il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo.
  • il Vicepresidente: sostituisce il Presidente qualora impedito allo svolgimento delle proprie funzioni.
  • Il Segretario: redige e raccoglie i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea; conserva gli atti del Gruppo; mantiene aggiornato lo schedario dei soci.
  • il Tesoriere: si occupa della gestione economica e finanziaria del Gruppo, ne tiene la contabilità, predispone il rendiconto annuale, provvede agli adempimenti fiscali.

Segretario e Tesoriere possono essere coadiuvati da altre persone individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 ORGANI OPERATIVI

Sono Organi operativi del Gruppo:

  • Il gruppo di studio: Esso assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica. Possono partecipare tutti i soci intenzionati a svolgere tali funzioni, su approvazione del Consiglio Direttivo che individua un Coordinatore.

TITOLO IV - VARIE

ART. 8 ANNO SOCIALE

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 9 GESTIONE ECONOMICA

Tutte le cariche e gli incarichi sono assolti gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute dai Soci per incarichi deliberati o attuazione dei programmi. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote ed elargizioni degli associati;
  2. elargizioni di privati;
  3. eredità, donazioni;
  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

È divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 10 NORME ELETTORALI

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci sulla base di un’unica lista predisposta dal Consiglio Direttivo uscente nella quale compaiono i Soci maggiorenni candidatisi e aderenti al Gruppo da almeno un anno. La richiesta di candidatura deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della votazione. La convocazione degli associati è per invito personale. Ogni Socio può esprimere al massimo tre preferenze e può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

ART. 11 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo e approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

ART. 12 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato solo da un’Assemblea straordinaria dei Soci. Nel caso, è obbligo devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l‘Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni.

Teolo, 13 dicembre 2013